| I criteri per il
calcolo dell’usufrutto sono dettati dagli artt. 14 e 17 del
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e
donazioni), con applicazione dei coefficienti indicati in
tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro).
Art. 14 D.Lgs. 346/1990 «La
base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi
nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: […] c) per i
diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato -
norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo
ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il
saggio legale d'interesse».
Art. 17 D.Lgs. 346/1990 «La base imponibile, relativamente
alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è
determinata assumendo: […] c ) il valore che si ottiene
moltiplicando l'annualità per il coefficiente applicabile,
secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'età della persona alla
cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione
vitalizia […]»
In sintesi il valore
dell’usufrutto vitalizio è così determinato:
- moltiplicando il valore
della piena proprietà per il tasso legale d’interesse
(determinando un valore assimilare ad una rendita annuale);
- moltiplicando il suddetto
valore per il coefficiente di cui alla tabella allegata al
DPR 131/1986 in modo ragguagliarlo all’aspettativa di vita
del titolare del diritto.
Con Decreto del 23 dicembre
2010 il ministero dell’Economia e delle Finanze ha adeguato i
coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto - vita e
delle rendite o pensioni in materia di registro - seguito della
modifica del tasso d’interesse legale dal 1% al 1,5% stabilita
per decreto ministeriale 7 dicembre 2010 - decorrere dal 1°
gennaio 2011. |
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