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Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.
(Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, Suppl.
Ord.)
SEZIONE II
Valore dei beni e dei diritti
Art. 14 - Beni immobili e diritti reali immobiliari (Art. 20 D.P.R. n. 637/1972)
1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’attivo
ereditario, è determinata assumendo:
a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di
apertura della successione;
b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il
valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma
dell’art. 17 sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il
valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse;
d) per il diritto dell’enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se
maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta
per l’affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per
l’affrancazione.
Art. 17 - Rendite e pensioni (Art. 23 D.P.R. n. 637/1972)
1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese
nell’attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) 33,33 volte l’annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo
indeterminato;
b) il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse e
non superiore a 33,33 volte la stessa , se si tratta di rendita o pensione a
tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del
beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato
a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;
c) il valore che si ottiene moltiplicando l’annualità per il coefficiente
applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull’imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, in relazione all’età della persona alla cui morte essa deve cessare, se
si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione
costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell’età del
meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno
qualsiasi di essi, dell’età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra
loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai
beneficiari si tiene conto dell’età di questa.
TESTO INTEGRALE DEL DECRETO LEGISLATIVO
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