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La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022)ed il successivo Decreto Correttivo (D-Lgs 16/2024) ha rivoluzionato la figura del Consulente Tecnico d'Ufficio introducendo l'Albo Telematico Nazionale (gestito tramite il portale del Ministero della Giustizia) e fissando un limite agli incarichi (massimo 10% di nomine per singolo iscritto rispetto a quelle totali del tribunale) per garantire maggiore rotazione e trasparenza.
Le novità principali si articolano su più fronti:
1. Iscrizione e Albo Telematico
Albo Nazionale: L'Albo è diventato interamente telematico. L'iscrizione richiede il possesso di PEC, laurea, iscrizione all'albo professionale, e il rispetto degli obblighi di formazione continua. Sono state abrogate le vecchie e frammentate categorie
Aggiornamento: La riconferma e la revisione delle iscrizioni avvengono con cadenza biennale.
2. Nomine e Rotazione
Mobilità: I giudici possono nominare consulenti iscritti all'albo di altri tribunali senza chiedere autorizzazioni preventive, purché vi sia un'adeguata motivazione.
Reperibilità e Trasparenza: È istituito l'elenco nazionale che permette di tracciare le nomine e assicurare il rispetto del limite massimo di incarichi conferibili a ciascun professionista.
3. Procedure e Ruolo del CTU (Diritto di Famiglia e Civile)
Distinzione dei Dati: Nei procedimenti, in particolare in ambito di diritto di famiglia e perizie psicologiche, il CTU ha l'obbligo tassativo di distinguere nella relazione i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni delle parti e le proprie valutazioni tecniche.
Tentativo di Conciliazione: Viene riconosciuto al CTU il ruolo di facilitatore. Ove possibile, il consulente può promuovere un tentativo di conciliazione tra le parti per raggiungere un accordo soddisfacente e deflattivo.
Nell'ambito delle espropriazioni immobiliari:
Termini più stringenti per la documentazione: Il creditore ha ora meno tempo (il termine ex art. 567 c.p.c. è ridotto) per depositare la documentazione ipocatastale o il certificato notarile sostitutivo, accelerando la fase iniziale.
Custodia dell'immobile: Cambiano le regole per la liberazione dell'immobile. Il Giudice dell'Esecuzione ordina la liberazione al più tardi quando pronuncia l'ordinanza di vendita, a meno che l'immobile non sia abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare (nel qual caso resta occupato fino al decreto di trasferimento, salvo comportamenti scorretti)
Vendita diretta da parte del debitore: Introdotta la possibilità per il debitore di chiedere al Giudice l'autorizzazione a vendere direttamente l'immobile pignorato a un prezzo non inferiore a quello di stima, prima che inizi l'asta, velocizzando la chiusura della procedura. È l'innovazione più importante: il debitore non è più un soggetto puramente passivo, ma può richiedere di vendere autonomamente l'immobile prima che inizi l'asta giudiziaria
L'istanza: Il debitore può presentare un'offerta irrevocabile d'acquisto formulata da un terzo.Il prezzo: L'offerta deve essere pari o superiore al valore di perizia stabilito dal CTU (senza i ribassi tipici delle aste).I tempi: L'istanza va depositata almeno 10 giorni prima dell'udienza di vendita (ex art. 569 c.p.c.).La gara: Se i creditori si oppongono o arrivano altre offerte migliorative, il giudice può comunque indire una gara competitiva tra gli offerenti
Conversione del pignoramento: La somma iniziale da versare per bloccare l'asta e rateizzare il debito scende da un quinto a un sesto dell'importo totale.
Nelle procedure esecutive e di espropriazione (come i pignoramenti immobiliari), La valutazione deve includere criteri di commerciabilità estremamente dettagliati, la presenza di abusi edilizi sanabili o non sanabili e l'esatta situazione di cassa del condominio; Tutto deve confluire nativamente nel fascicolo informatico dell'espropriazione per consentire al custode giudiziario di procedere alla vendita telematica senza intoppi documentali
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