| Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità 
è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle 
colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatli edilizi 
legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda 
agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da 
quella agricola. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è 
commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura 
prevalente nella zona fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente 
realizzati. I VAM sono regolamentati dalla seguente normativa 
		D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 art. 40-42 "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in maleria di espropriazione per 
pubblica utilità (Testo A)"  
L. 22-10-1971 n. 865 art.16 "Programmi e coordinamento 
dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica 
utilità".  
II Valore agricolo medio è determinato ogni anno, entro il 31 
gennaio, dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito delle singole 
regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da 
vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, 
e rilevati nell'anno solare precedente.I Valori sono espressi in Euro per 
ettaro. 
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