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Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto dell’imposta

L’imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.

Art. 2
Atti soggetti a registrazione

Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

  1. gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
  2. i contratti verbali indicati nel comma 1 dell’art. 3;
  3. le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell’art. 4;
  4. gli atti formati all’estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto di tali beni.

Art.. 3
Contratti verbali

  1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
    1. di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
    2. di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali i godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
  2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell’art. 22.

Art. 4
Operazioni di società ed enti esteri

Sono soggetti a registrazione:

  1. l’istituzione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all’estero ovvero della sede dell’amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all’estero;
  2. l’istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell’amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea;
  3. il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunità economica europea, della sede dell’amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell’amministrazione non si trovi in uno Stato della Comunità economica europea;
  4. il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità economica europea, della sede dell’amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l’imposta prevista dalla direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335;
  5. il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell’amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea, sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
  6. la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell’amministrazione né quella legale in uno Stato della Comunità economica europea, sempreché, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunità economica europea, l’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
  7. la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell’amministrazione né quella legale in uno Stato della Comunità economica europea;
  8. l’istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell’oggetto principale dell’impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell’amministrazione in uno Stato facente parte della Comunità economica europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).

Art. 5
Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso

  1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda.
  2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell’art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), dello stesso decreto.

Art. 6
Caso d’uso

Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

Art. 7
Atti non soggetti a registrazione.

Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso; se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

 

Art. 8
Registrazione volontaria

Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

TITOLO II
Registrazione degli atti

Art. 9
Ufficio competente

  1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l’ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell’art. 10.
  2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.

 

Art. 10
Soggetti obbligati a richiedere la registrazione.

  1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
    1. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all’art. 4;
    2. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
    3. i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni;
    4. gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d’ufficio a norma dell’art. 15.

 

Art. 11
Richiesta di registrazione degli atti scritti.

  1. La richiesta di registrazione degli atti scritti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall’ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.
  2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 10 devono presentare, oltre l’atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c) dello stesso articolo devono presentare unicamente l’originale dell’atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.
  3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma 2 deve presentarne all’ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell’atto siano stati formati più originali, il richiedente può presentarne anche più di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell’art. 16.
  4. I soggetti indicati alla lettera d) dell’art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell’art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera b) dello stesso articolo.
  5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio del registro competente la traduzione è effettuata da persona all’uopo incaricata dal presidente del tribunale.
  6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l’osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l’uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell’atto.
  7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.

 

Art. 12
Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri.

  1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all’art. 17, presentando all’ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall’ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalità e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l’oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.
  2. Per le operazioni di cui all’art. 4, quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della società o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente.
  3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualità di atto.

 

Art. 13
Termini per la richiesta di registrazione.

  1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero.
  2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell’atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell’ultima autenticazione e per i contratti verbali dall’inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis.
  3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell’articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi.
  4. Nei casi di cui al comma 2 dell’art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all’art. 4.

 

Art. 14
Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione.

  1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge il termine di cui all’art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l’atto è divenuto altrimenti eseguibile.
  2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all’ufficio che ha provveduto all’approvazione od omologazione dell’atto devono, entro cinque giorni dall’emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  3. All’atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.

 

Art. 15
Registrazione d’ufficio

  1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 10 la registrazione è eseguita d’ufficio, previa riscossione dell’imposta dovuta:
    1. per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonché per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili;
    2. per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l’amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi;
    3. per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell’art. 3 e per le operazioni di cui all’art. 4 quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;
    4. per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell’art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell’insegna o nella titolarità dell’esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti;
    5. per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali è intervenuta la decadenza di cui all’art. 76, comma 1, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo.
  2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e dalla lettera d) del comma 1 è ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.

 

Art. 16
Esecuzione della registrazione.

  1. Salvo quanto disposto nell’art. 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio, con la data del giorno in cui è stata richiesta.
  2. L’ufficio può differire la liquidazione dell’imposta per non più di tre giorni: il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l’adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell’atto entro un termine di decadenza.
  3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell’atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con l’indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell’atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalità relative all’esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
  4. L’ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell’atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l’annotazione dell’avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.
  5. Quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento dell’imposta in misura fissa a norma dell’art. 27 deve esserne fatta espressa menzione.
  6. Eseguita la registrazione, l’ufficio restituisce al richiedente l’originale dell’atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private presentate in un unico originale, l’ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme. Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l’ufficio restituisce fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.
  7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione, in appositi volumi rilegati.

 

Art. 17
Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

  1. L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
  2. L’attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all’ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.
  3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L’imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.
3-bis.
Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l’obbligo della registrazione può essere assolto presentando all’ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell’anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l’oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

 

Art. 18
Effetti della registrazione

  1. La registrazione, eseguita ai sensi dell’art. 16, attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell’art. 2704 del codice civile.
  2. L’ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell’art. 16 ed i modelli di cui all’art. 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all’archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti.
  3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all’estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall’art. 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del. 4, n. 6), della parte prima della tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non è dovuta fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all’entrata in vigore del presente testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.
  1. La disposizione del comma 4, prima parte, dell’art. 56 ha effetto dal 1° gennaio 1973.

Tariffa

Parte I
Atti soggetti a registrazione in termine fisso

Articolo 1

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo 8%
Se l’atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze 7%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 . . . . . . . 15%
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione . . 3%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) . . . . . . . . . 3%
Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni :. . 1%
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane . . . . . . . . . . . . L. 250.000
Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all’estero o diritti reali di godimento sugli stessi . L. 250.000
Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater) . . . . . L. 250.000

Note:

I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell’applicazione dell’aliquota dell’8 per cento l’acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dall’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l’ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d’imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, e delle relative pertinenze, diversa dall’uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all’ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.
II) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento la parte acquirente:
a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;
b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all’atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall’amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano. L’acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d’imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L’amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all’ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell’imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell’art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all’art. 76, comma 2, del testo unico.
II-bis) 1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o constitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro un anno dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 e all’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l’effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l’applicazione dell’aliquota dell’1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria.
II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.

 

Articolo 2

1. Atti di cui al comma 1 dell’art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7 3%
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane . . . . . . . . . . . . L. 250.000
2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell’articolo 1 e nel successivo articolo 7 L. 250.000

 

Articolo 3

1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7 . . . . . . 1%

 

Articolo 4

1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le assicurazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole:
 a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:
  1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) . . . . . . .
le stesse aliquote di cui all’articolo 1
  2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche. . . . . . . . 4%
  3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa . . . L.250.000
  4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto le stesse aliquote di cui all’articolo 7
  5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all’art. 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti . . . . L. 250.000
  6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria L. 250.000
 b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società . . . . . . . . L. 250.000
 c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe . . . . . . . . . . . L. 250.000
 d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:

  1) se soggette all’imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro . .

L. 250.000
  2) in ogni altro caso . . . . . . . le stesse aliquote di cui alla lett.a)
 e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa . L. 250.000
 f) operazioni di società ed enti esteri di cui all’art. 4 del testo unico . . . . . . . . . . . . L. 250.000
 g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico . . . . . . L. 250.000

Note:

I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell’atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
II) L’imposta di cui alla lettera e) si applica se l’atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall’apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l’imposta si applica a norma dell’articolo 22 del testo unico.
III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l’articolo 9 della tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all’imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.

 

Articolo 5

1. Locazioni e affitti di beni immobili:
 a) quando hanno per oggetto fondi rustici . . . . . . . . . . . . . .
0,50%
 b) in ogni altro caso. . . . . . . . . 2%
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative . . . 2%
3. Concessioni di diritti d’acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative . . . . . . . . . . . . . . . 0,50%
4. Contratti di comodato di beni immobili L. 250.000

Note:
I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta, se corrisposta per l’intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all’imposta nella misura fissa di lire 100.000.
II) In ogni caso l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000.
II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all’articolo 17, comma 3-bis, l’aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l’ammontare dell’imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000.

 

Articolo 6

1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge 0,50%

Nota:
Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all’applicazione di una sola imposta, salva l’applicazione dell’imposta fissa per quelle non contestuali.

 

Articolo 7

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
 a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole . . . . . . . . . .
L. 150.000
 b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
  1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 KW . . . . .
L. 150.000
  2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW . . . . . . . L. 3.500
  3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW L. 1.750
 c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
  1) fino a 7 quintali . . . . . .
L. 198.000
  2) da oltre 7 fino a 15 q. . . . . L. 288.000
  3) da oltre 15 fino a 30 q. . . . L. 324.000
  4) da oltre 30 fino a 45 q. . . . . L. 378.000
  5) da oltre 45 fino a 60 q. . . . L. 450.000
  6) da oltre 60 fino a 80 q. . . . . L. 516.000
  7) oltre 80 quintali] . . . . . L. 642.000
 d) [rimorchi di portata:
  1) fino a 20 quintali . . . . . . .
L. 264.000
  2) da oltre 20 fino a 50 q. . . . . L. 354.000
  3) oltre 50 quintali] . . . . L. 450.000
e) [rimorchi per trasporto di persone:
  1) fino a 15 posti . . . . . . . .
L. 228.000
  2) da 16 a 25 posti . . . . . . . . L. 252.000
  3) da 26 a 40 posti . . . . . . . L. 300.000
  4) oltre i 40 posti] . . . . L. 360.000
 f) unità da diporto:
  1) natanti:
   a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto . . . .
L. 105.000
   b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto . . . . . . . . L. 210.000
  2) imbarcazioni:
   a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto . . . .
L. 600.000
   b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto . . . . L. 900.000
   c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto . . . . L. 1.200.000
   d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto . . . . L. 1.500.000
3) navi . . . . . . . . . . . . . L. 7.500.000

Note:

I) [Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreché non siano adatti al trasporto di cose - l’imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull’imposta indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili].
II) [Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico per formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità].

 

Articolo 8

  1. Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:
a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti
b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura . . . . . . . . 3%
c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. . . . . . 1%
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale . . . . L. 250.000
e) che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto . . . . . . . . . L. 250.000
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi: modifica di tali condanne o attribuzioni . . . . . . . . . L. 250.000
g) di omologazione . . . . . . . . L. 250.000

Note:

I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell’art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all’imposta in misura fissa.
II) Gli atti di cui alla lettera b) non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico.
II-bis) I provvedimenti che accertano l’acquisto, per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all’imposta secondo le disposizioni dell’art. 1 della tariffa.

 

Articolo 9

1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale 3%

 

Articolo 10

1. Contratti preliminari di ogni specie . . . . . . . . . . . . . L. 250.000

Nota:
Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti alla imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

 

Articolo 11

1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all’art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all’art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista la applicazione dell’imposta in misura fissa L. 250.000

 

Articolo 11-bis

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale L. 250.000

 

Parte II
Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso

Articolo 1

1. Atti indicati:
 a) negli articoli 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse. . . . . . .
le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima
b) nell’art. 5, comma 2, del testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto . . . . . . . . . . L. 250.000

Nota:
I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d’uso.

 

Articolo 2

1. Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 5 della tariffa, parte I, quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote partecipazione in società o enti di cui all’articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell’articolo 8 della tabella :. . L. 250.000
2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi. . . . . . . . . . . . . . . le stesse imposte previste nell’art. 8 della parte prima

 

Articolo 2-bis

  1. Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno

 

Articolo 3
1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di beni mobili . . . . . . . . . . L. 250.000

 

Articolo 4
1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili . . . . . . . . . . . . . . L. 250.000

 

Articolo 5
1. Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate. . . 0,50%

 

Articolo 6
1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l’intervento in assemblea . . L. 250.000

 

Articolo 7
1. Atti riguardanti l’espropriazione per pubblica utilità diversi da quelli indicati nell’art. 1 della parte prima L. 250.000

 

Articolo 8
1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi . . . . . . . . . . . . . L. 250.000

 

Articolo 9
1. Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accreditamento L. 250.000

 

Articolo 10
1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggette all’imposta sul valore aggiunto L. 250.000

 

Articolo 11
1. Atti formati all’estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell’art. 2 del testo unico:
 a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all’imposta fissa ai sensi dell’art. 40 del testo unico . . . . . . . . .
L. 250.000
b) in ogni altro caso . . . . . . . . le stesse imposte stabilite per i corrispondenti attiformati nello Stato

 

Tabella
Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione

Articolo 1

  1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

 

Articolo 2

  1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell’autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.

 

Articolo 3

  1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:
    1. in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d’ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;
    2. ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.

 

Articolo 4

  1. Atti di ultima volontà.

 

Articolo 5

  1. Atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all’appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l’estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

 

Articolo 6

  1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

 

Articolo 7

  1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all’imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all’acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell’assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e alla emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

 

Articolo 8

  1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate.
  2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l’art. 2 della parte seconda della tariffa.

 

Articolo 9

  1. Atti propri delle società ed enti di cui all’articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.

 

Articolo 10

  1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all’art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi, e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.

 

Articolo 11

  1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.

 

Articolo 11-bis

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

 

Articolo 11-ter

1. Verbali di gara o d’incontro, dichiarazioni di nomina di cui all’articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.

 

Articolo 11-quater

1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Prospetto dei coefficienti

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5 per cento

 

Età del beneficiario
(anni compiuti)
Coefficiente
da 0 a 20 38
da 21 a 30 36
da 31 a 40 34
da 41 a 45 32
da 46 a 50 30
da 51 a 53 28
da 54 a 56 26
da 57 a 60 24
da 61 a 63 22
da 64 a 66 20
da 67 a 69 18
da 70 a 72 16
da 73 a 75 14
da 76 a 78 12
da 79 a 82 10
da 83 a 86 8
da 87 a 92 6
da 93 a 99 4
 

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