Nel caso di esproprio di un'area non edificabile,
l'indennità è determinata in base al criterio del valore agricolo,
tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del
valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in
relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la
possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. Se
l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al
valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella
zona fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.
I VAM sono regolamentati dalla seguente normativa
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 art. 40-42 "Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in maleria di
espropriazione per pubblica utilità (Testo A)"
L. 22-10-1971 n. 865 art.16 "Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per
pubblica utilità".
II Valore agricolo medio è determinato ogni anno,
entro il 31 gennaio, dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito
delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni
considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di
coltura effettivamente praticati, e rilevati nell'anno solare
precedente.I Valori sono espressi in Euro per ettaro.ATTENZIONE
!!!!! PAGINA IN TOTALE RIELABORAZIONE PER LA INTERVENUTA
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 181 DEL 7/6/2011
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integrale della sentenza
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