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LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI

DALL’ACE (Attestato di Certificazione Energetica) ALL’APE (Attestato di Prestazione Energetica)

In riferimento al D.L. 4 giugno 2013, n.63  (G.U. n.130 del 05/06/2013) dal 6 giugno scorso il Certificato Energetico è stato sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica. L’emanazione di tale Decreto è dovuto dalla necessità di uniformare la normativa italiana in materia di prestazione energetica degli edifici alle prescrizioni dettate dall’Unione Europea, che prevedono il monitoraggio dei consumi oltre che per il riscaldamento anche per la climatizzazione.

Sostanzialmente non è solo un cambio di denominazione, la nuova versione prevede il rilascio dell’attestato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del certificatore, con le relative sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci (D.P.R. 445/2000). In una prima fase transitoria le nuove APE devono essere redatte in riferimento alle linee guida approvate con il D.M. 26 giugno 2009, integrate, se emanate, dalla legislazione regionale locale. La durata della certificazione è di dieci anni a condizione che vengano eseguiti tutti i controlli di verifica di efficienza degli impianti, riportati nei relativi libretti di impianto allegati all’APE, diversamente l’attestato perde valore al 31 dicembre dell’anno in cui sono previsti i controlli di legge. L’arco temporale dei controlli è indicato nel nuovo D.P.R. 74/2013 in vigore dal 12 luglio c.a.. La validità decade nel caso di interventi di ristrutturazione importanti, che riguardano oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio.

La proprietà dell’immobile deve rendere disponibile l’APE all’acquirente o al nuovo locatario sin dalla fase preliminare delle trattative. La prestazione energetica dell’immobile (indice di prestazione energetica e la classe energetica) deve essere rilevabile in tutti i mezzi di comunicazione utilizzati ( annunci, locandine ecc.), l’omessa indicazione è punibile con sanzione amministrativa. Sono previste sanzioni per il professionista che redige un attestato non conforme alle reali prestazioni energetiche.

A cura del Geometra Armando Maurelli rec. Tel. 334 5734424.

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Il volume, nella sua terza edizione, diventa sempre più una guida pratica per lo svolgimento dell'intero iter di certificazione energetica e di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Dopo aver illustrato il quadro di riferimento legislativo e normativo, si approfondisce l'aspetto procedurale, descrivendo le fasi della certificazione delle prestazioni energetiche a partire dall'acquisizione delle informazioni volte alla conoscenza del sistema edificio-impianto ed i metodi di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici, fino alla definizione degli interventi di riqualificazione energetica.

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