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Valori Agricoli Medi validi per la Regione Piemonte
Alessandria
Regione Agraria 1: Alte valli del Curone e della Borbera; Regione Agraria 2: Alto lemme; Regione Agraria 4: Medio Monferrato Alessandrino; Regione Agraria 5: .....

Asti
Regione Agraria 1: CollineAlto Mongerrato; Regione Agraria 2: Medio Monferrato ; Regione Agraria 3: Colline del Belbo; Regione Agraria 4: Colline del basso Bormida, di millesimo e di Spigno .....

Biella
Regione Agraria 1:    ; Regione Agraria 2:  ; Regione Agraria 3:    ; Regione Agraria 4;   Regione Agraria 5: .....

Cuneo

Regione Agraria 1: Alta Valle Po e Varaita; Regione Agraria 2: Alte valli Maira e Grana; Regione Agraria 3:    ; Regione Agraria 4;   Regione Agraria 5: .....

Novara
Regione Agraria 1: Lago di Orta; Regione Agraria 2: Montagna Verbano superiore; Regione Agraria 3: Colline Verbano Occidentali; Regione Agraria 4 Colline nord ocidentali tra D Sesia e T Agogna;  Regione Agraria 5: .....

Torino
Regione Agraria 1:    ; Regione Agraria 2:  ; Regione Agraria 3:    ; Regione Agraria 4;   Regione Agraria 5: .....

Verbania
Regione Agraria 1:    ; Regione Agraria 2:  ; Regione Agraria 3:    ; Regione Agraria 4;   Regione Agraria 5

Vercelli
Regione Agraria 1:    ; Regione Agraria 2:  ; Regione Agraria 3:    ; Regione Agraria 4;   Regione Agraria 5: .....

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VAM



Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatli edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. I VAM sono regolamentati dalla seguente normativa

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 art. 40-42 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in maleria di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)"

L. 22-10-1971 n. 865 art.16 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica utilità".

II Valore agricolo medio è determinato ogni anno, entro il 31 gennaio, dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, e rilevati nell'anno solare precedente.I Valori sono espressi in Euro per ettaro.

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